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NUOVO PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DAL 1° LUGLIO 2022

 

Il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro approvato il 30 giugno da sindacati e associazioni di datori di lavoro insieme al ministero del Lavoro e della Salute, è in vigore dal 1° luglio e sarà da ridiscutere entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure alla luce del quadro epidemiologico.

 La novità più importante riguarda il passaggio dall’obbligo alla raccomandazione sull’utilizzo della mascherina FFP2, così come già avviene nel settore pubblico, dove le regole non sono cambiate. Saranno comunque poi le singole aziende in base al contesto lavorativo a decidere se rendere ancora più stringente il vincolo a indossare la mascherina FFP2. Il datore di lavoro, ad ogni modo, deve assicurare "la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo".

 

Aggiornamento dei protocolli aziendali

I datori di lavoro devono aggiornare i protocolli aziendali, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il medico competente e istituire un comitato aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle Rsa.

Restano in vigore i seguenti provvedimenti già inclusi nei precedenti protocolli:

-         Pulizia, sanificazione e ricambio d’aria degli ambienti;

-         Smart working da rafforzare in tutti casi in cui sia possibile;

-         Accesso contingentato agli spazi comuni;

-         Entrate e uscite scaglionate;

-         Gestione dei soggetti sintomatici;

-         Tutela dei lavoratori fragili.

 

Informazione del datore di lavoro

Il datore, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, tra cui:

-         la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);

-         l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;

-         l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

 

Modalità di ingresso

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione:

- saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate;

- non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. E’ importante sottolineare come la rilevazione della temperatura rappresenti un trattamento di dati personali e questo implica la necessità che tutto avvenga nel pieno rispetto della disciplina vigente, tra cui la non registrazione del dato acquisito, se non nel solo caso in cui risulti necessario documentare le ragioni di impedimento di accesso al luogo di lavoro.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

 

Con la febbre non si accede in ufficio

Il testo ribadisce anche alcune regole che dopo due anni di pandemia dovrebbero ormai essere note. Su tutte che in presenza di febbre sopra  37,5° non è permesso l’accesso agli ambienti lavorativi. In caso di sintomi influenzali questi dovranno essere comunicati immediatamente al datore di lavoro, qualora i sintomi subentrassero durante la giornata lavorativa, il dipendente dovrà assicurarsi di indossare una mascherina FFP2 (se già non la indossasse) non recarsi al pronto soccorso ma contattare il proprio medico curante per il monitoraggio e le analisi del caso .

Queste regole sono valide anche per i lavoratori provenienti da imprese esterne che operano in appalto, come nel caso di manutentori, fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

 

01/07/2022